mercoledì 11 novembre 2009

Scandroglio: proposta di legge in difesa del crocifisso nelle scuole

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Onorevoli colleghi!
Con la presente proposta di legge si vuole dare il giusto significato, ai due simboli della nostra storia democratica e della nostra cultura comune, simboli che ne rappresentano la sintesi, i valori ed il portato, sono cioè la tradizione stessa della nostra Patria: il Crocifisso e il Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica non è certo solo un uomo politico, né una semplice istituzione, ma costituisce l’incarnazione dell’unità d’Italia nonché della matrice democratica e pluralista della nostra Repubblica. Parimenti, il Crocifisso non rileva solamente in quanto simbolo religioso, e certamente non merita tutela legislativa in quanto simbolo religioso oltre l’ovvio e necessario rispetto che deve essere tributato a ogni simbolo religioso: il crocifisso è sopratutto il simbolo delle nostre radici giudaico-cristiane, della nostra cultura, quella profonda che permea tutti le azioni della nostra vita. Ogni persona, qualunque religione professi, anche atea, non può non identificarsi nel crocifisso in quanto si riconosce nell’essere parte della comunità nazionale.
In un momento storico in cui talune correnti di pensiero ritengono che ogni valore, e, quindi ogni simbolo, possa essere “negoziabile” e abbia un significato sempre e solo “relativo”, questa proposta di legge vuole precisare e ribadire una scelta chiara della nostra collettività: esistono simboli che rappresentano valori essenziali, fondanti, non negoziabili.
La Costituzione stabilisce l’immutabilità della forma repubblicana dello Stato e scolpisce, nella sua prima parte, una lista di diritti e di principi del tutto coessenziali alla vita e all’esistenza dell’Italia repubblicana.
Orbene, il Crocifisso va mostrato in tutti gli uffici pubblici e in tutte le aule scolastiche in quanto esso rappresenta la tradizione giudaico-cristiana dalla quale sono scaturiti i vigenti diritti fondamentali, costituisce il crogiolo culturale nel quale si è formata la nozione stessa di libertà quale noi oggi la conosciamo: senza il cristianesimo, semplicemente, non esisterebbero le società “occidentali”, non esisterebbe l’Italia. Il Presidente della Repubblica, è il simbolo della scelta esercitata dal popolo italiano il 2 giugno 1946, egli è l’elemento che, per primo, contraddistingue la “forma repubblicana” dello Stato – un dato non “revisionabile” e dunque “non negoziabile”: si tratta della sintesi della Carta costituzionale del 1948.
Oggi, per fortuna, tutti possono manifestare liberamente le proprie opinioni, su ogni argomento e qualunque esse siano: proprio quando ci si accinge ad esercitare tale fondamentale ed inalienabile diritto si accetta implicitamente un quadro giuridico e valoriale che trova i propri simboli nel Crocifisso e nel Presidente della Repubblica. Proprio quando si contesta ogni istituzione, ogni religione, ogni valore, si esercita il sacrosanto diritto alla manifestazione del pensiero, il quale diritto è stato forgiato dalla tradizione giudaico-cristiana ed è tutelato dalla nostra Repubblica.
Per questi motivi, in ogni ufficio pubblico e in ogni aula scolastica devono essere presenti sia il ritratto del Presidente della Repubblica sia il Crocifisso: per dimostrare anche visivamente che l’autorità pubblica viene esercitata – e l’educazione viene impartita – nel nome dei valori non negoziabili di libertà individuale e di democrazia.

Michele Scandroglio PdL

La proposta di legge:

Disposizioni per la tutela dei simboli della tradizione e dell’unità della Patria negli uffici pubblici

Art. 1 Simboli della tradizione e dell’unità della Patria.
1. Il crocifisso è il simbolo della tradizione culturale della Patria italiana.
2. Il Presidente della Repubblica è l’istituzione che rappresenta e simboleggia il Paese e l’unità della Patria italiana.

Art. 2 Presenza dei simboli della tradizione e dell’unità della Patria negli uffici pubblici.
1. Il ritratto fotografico del Presidente della Repubblica e il crocifisso devono essere presenti in tutti gli uffici pubblici e in tutte le aule delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado.
2. Il dirigente dell’ufficio o dell’istituzione scolastica è responsabile, anche sotto il profilo disciplinare, del puntuale adempimento della prescrizione di cui al comma 1.

Art. 3 Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.