lunedì 22 giugno 2009

Riordinamento dell'Amministrazione Superiore della Pubblica Istruzione (Legge 2328 del 22/06/1857)

N.° 2328.

VITTORIO EMANUELE II
re di sardegna, di cipro e di gerusalemme,
duca di savoia e di genova, ecc. ecc.,
principe di piemonte, ecc. ecc. ecc.


Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.
Disposizioni generali.

Art. 1.

L’insegnamento è o pubblico o privato.
Il Ministro della pubblica istruzione governa il primo e ne promuove l’incremento; sopravveglia il secondo a tutela della morale, dell’igiene, delle istituzioni dello Stato e dell’ordine pubblico.

Art. 2.

L’insegnamento pubblico si divide in tre rami: elementare, secondario, superiore.

Art. 3.

Per determinare quali sieno le scuole pubbliche e quali le private si osserveranno intanto le disposizioni legislative in vigore.

Art. 4.

Dipendono dal Ministro gli istituti e le scuole pubbliche d’istruzione e di educazione, e tutte le podestà preposte alla direzione ed ispezione dei medesimi nell’ordine statuito in questa legge.
Sono eccettuati gli istituti e le scuole militari e quelle di nautica dipendenti dal Ministro di guerra e marina.

Art. 5.

Nelle scuole pubbliche affidate a corporazioni religiose riconosciute, dallo Stato, i direttori, i professori, i maestri, le direttrici e le maestre saranno proposti da esse ed approvati dalle podestà che regolano la pubblica istruzione, quando siano trovati idonei. Dovranno perciò sostenere gli esami e conformarsi alle altre condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, salvo il disposto dell’articolo 7 per quanto riguarda le scuole private dipendenti dalle corporazioni suddette.

Art. 6.

Spetta unicamente alle podestà dalle leggi preposte alla pubblica istruzione di provvedere alle discipline delle scuole pubbliche, alla collazione dei gradi, alla scelta ed approvazione dei dottori delle Facoltà univer­sitarie, dei direttori, professori e maestri nelle scuole soggette al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

Le leggi speciali che provvederanno all’istruzione superiore, secondaria ed elementare, stabiliranno le condizioni per l’insegnamento privato, e le norme secondo le quali avrà ad esercitarsi sovr’esso la vigilanza del Governo.
Nelle stesse leggi saranno determinate le condizioni sta le quali le Amministrazioni provinciali e comunitative avranno parte effettiva nel governo delle proprie scuole ed istituti.
Non pertanto i cittadini, i quali faranno constare avere i requisiti voluti dalle leggi vigenti per essere eletti ad insegnare nei pubblici instituti di istruzione secondaria ed elementare, potranno d’ora innanzi aprire e tenere istituti privati del ramo e del grado per cui avranno la richiesta idoneità legale.

Art. 8.

Fino alla promulgazione delle predette leggi speciali, tutte le scuole e gli istituti privati d’istruzione, di educazione, maschili o femminili, retti da secolari o da ecclesiastici, dovranno conformarsi alle leggi in vigore.
Il Ministro della pubblica istruzione continuerà a vigilarli col mezzo dei suoi ufficiali o di altre persone da lui delegate; e qualora i direttori di quegli instituti ricusino di conformarsi o di fatto non si conformino a quelle leggi, potrà ordinarne il chiudimento, con suo decreto e col previo assenso del Consiglio superiore, udite le difese del direttore incolpato.
Tuttavia, in caso d’urgenza, per riparare a scandali o a gravi disordini, il Ministro, udito il parere del Consiglio superiore, potrà frattanto sospendere di propria autorità il direttore dal suo ufficio ed anche chiudere la scuola o l’instituto sino a provvedimento definitivo da emanare prontamente in conformità dell’alinea precedente.

Art. 9.

Gli studi fatti nei seminari e nei collegi vescovili od in ogni altro instituto ecclesiastico o religioso di qualsivoglia denominazione, i quali non siano esclusivamente per giovani destinati alla carriera sacerdotale, ove non si uniformino alle discipline vigenti per gli istituti pubblici di educazione e d’istruzione, non avranno valore per l’ammessione ai corsi, agli esami ed ai gradi nelle scuole dipendenti dal Ministero di pubblica istruzione.
In ogni caso tali stabilimenti andranno soggetti alla vigilanza governativa.

Art. 10.

Negli istituti e nelle scuole pubbliche la religione cattolica sarà fondamento dell’istruzione e dell’educazione religiosa.
Nelle leggi speciali e nei regolamenti relativi all’insegnamento si determineranno le cautele da osservarsi nella direzione ed istruzione religiosa degli alunni cattolici.
Per gli acattolici ne sarà lasciata la cura ai rispettivi parenti.


CAPO II.

§ 1.

Delle Podestà preposte alla pubblica istruzione.

Art. 11.

È instituito sotto la presidenza del Ministro un Consiglio superiore di pubblica istruzione.
Sono applicati al Ministero dell’istruzione pubblica un consultore legale, un ispettore generale per le scuole secondarie, un ispettore generale per le scuole magistrali ed elementari.
Sono pure posti a disposizione dei Ministro due ispettori delle Scuole secondarie, di cui uno per la parte scientifica, e l’altro per la parte letteraria.
Alle scuole tecniche provvederà il Ministro con ispezione speciale.
Nei capoluoghi delle provincie risiederà una Deputazione provinciale per le scuole, un regio provveditore agli studi ed un ispettore provinciale per le scuole elementari.
Ogni mandamento o più mandamenti insieme avranno un provveditore mandamentale.

§ 2.

Del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Art. 12.

Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto di quindici consiglieri, dei quali dieci sono ordinari e cinque straordinari
I dieci consiglieri ordinari sono nominati dal Re e di questi, e di questi, due almeno non debbono appartenere alla pubblica istruzione.
I cinque straordinari sono scelti pure dal Re sopra una terna proposta da ciascuna delle cinque Facoltà dell’Università di Torino.
I soli consiglieri ordinari sono retribuiti.

Art. 13.

Dei Consiglieri la quinta parte è rinnovata ogni anno, per modo che regolarmente due ordinari ed uno straordinario escano d’ufficio.
Nei quattro primi anni dopo quello della prima elezione, i tre consiglieri che dovranno uscire annualmente saranno designati per sorte; successivamente usciranno i tre più anziani d’uffizio.
Gli usciti possono essere rieletti.

Art. 14.

Il vice‑presidente è annualmente eletto dal Re fra i componenti il Consiglio.
In mancanza del presidente e del vice‑presidente il consigliere più anziano ne fa le veci.
Un ufficiale del Ministero di pubblica istruzione esercita nel Consiglio l’ufficio di segretario.
Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di otto consiglieri.

Art. 15.

Ogni volta che il Ministro od il Consiglio lo giudichi opportuno, intervengono alle adunanze del Consiglio il consultore e gl’ispettori generali, ma senza voto.
Similmente possono intervenirvi chiamati, e con i presidi delle Facoltà, ove si tratti di modificazioni nei corsi, negli ­studi è nei programmi della propria Facoltà.

Art. 16.

Il Ministro od il Consiglio possono chiamare alle adunanze quelle persone, il cui avviso riputeranno utile in qualche discussione. In nessun caso il loro avviso sarà computato nel numero de’ voti del Consiglio.

Art. 17.

Richiesto dal Ministro, il Consiglio compone ed esamina le proposte di leggi, i decreti e regolamenti relativi alla pubblica istruzione, e dà il suo parere in qualsiasi altra materia sopra l’insegnamento e l’amministrazione.

Art. 18.

Esamina e propone all’approvazione del Ministro i libri ed i trattati destinati al pubblico insegnamento ed i programmi degli studi.

Art. 19.

Esamina pure i titoli degli aspiranti alle cattedre vacanti nelle Università del Regno.

Art. 20.

Il Consiglio dà il suo parere:
1.° Sui dubbi emergenti circa la retta intelligenza e l’applicazione delle leggi della pubblica istruzione;
2.° Sui conflitti di competenza tra le Autorità preposte all’amministrazione della pubblica istruzione;
3.° Sui regolamenti degli esami di concorso, sulla instituzione di collegi, di convitti, e su tutto quanto concerne l’ordinamento generale degli studi, e la distribuzione delle materie fra le diverse parti dell’insegnamento e le diverse cattedre.
Per gli oggetti compresi nel precedente numero 5, e per gli altri dell’art. 18, può il Consiglio chiedere l’avviso dei corpi scientifici, o d’uomini di speciale dottrina, ed instituire apposite Commissioni.

Art. 21.

Dà pure il suo parere sui mancamenti e sulle colpe imputate ai direttori e professori delle scuole secondarie e magistrali che abbiano compiuto il triennio, se le colpe siano tali da meritare la deposizione o la sospensione oltre due mesi.
Gli imputati hanno sempre il diritto di essere uditi nelle loro difese o verbalmente od in iscritto a loro scelta.

Art. 22.

Può il Consiglio, di proprio moto, proporre al Ministro quei provvedimenti che stimi utili all’incremento ed al buon indirizzo degli studi.

Art. 23.

Il Consiglio giudica dei mancamenti e delle colpe imputati ai professori delle scuole universitarie ed ai dottori aggregati, quando essi possano farli incorrere nella deposizione o sospensione, udite le difese dell’incolpato, come nell’alinea dell’art. 24.
Saranno con legge definiti i mancamenti e le colpe punibili colle pene anzidette, e determinati gli effetti delle medesime.

Art. 24.

Può tuttavia il Ministro, ne’ casi d’urgenza, o per riparare a grave scandalo, sospendere di sua autorità un professore universitario sino a provvedimento da emanare prontamente dal Consiglio superiore in conformità dell’articolo precedente.

Art. 25.

Il Consiglio conosce in via d’appello dell’esclusione e della interdizione temporaria dai corsi degli studi, pronunciata contro gli studenti delle Università e delle scuole secondarie e magistrali.

Art. 26.

Allo spirare d’ogni quinquennio il Consiglio superiore presenta al Ministro una relazione generale dello stato di ciascuna parte dell’istruzione, colle osservazioni e proposte che stimerà convenienti.
A tal fine sono comunicati al Consiglio i rapporti annuali degli ispettori, delle podestà universitarie, delle deputazioni provinciali e dei presidi e’ direttori degli studi nei collegi.
La relazione sarà fatta di pubblica ragione.

§ 3.

Del Consultore.

Art. 27.

Il consultore è eletto dal Re.

Art. 28.

Egli dà il suo avviso sulle domande di ammissioni eccezionali ai corsi degli studi ed agli esami, di dispense da questi o dal pagamento de’ rispettivi depositi, o di restituzione de’ medesimi, e in generale su tutti i dubbi che possono sorgere circa l’intelligenza ed applicazione delle leggi e dei regolamenti.

Art. 29.

Per delegazione espressa del Ministro riferisce al Consiglio superiore i mancamenti e le colpe per cui i professori delle scuole universitarie od i dottori aggregati possono rendersi passibili della sospensione o della deposizione.
Egli è chiamato nel seno del Consiglio ogniqualvolta gli incolpati v’intervengono per essere uditi nelle loro difese.

Art. 30.

Sarà udito nel Consiglio superiore sui ricorsi introdotti avanti ad esso dagli studenti contro a’ quali sarà stata pronunciata la pena di esclusione o d’interdizione temporanea dalle scuole.

Art. 31.

Rappresenta al Ministro le violazioni delle leggi e della disciplina delle Università.

§ 4.

Degli Ispettori generali.

Art. 32.

Gli ispettori generati sono eletti dal Re.

Art. 33.

Essi vegliano, ciascuno per la sua parte, l’andamento della pubblica istruzione; mantengono fermo l’indirizzo degli studi, dando a nome e sotto gli ordini del Ministro gli schiarimenti e le istruzioni convenienti ai regii provveditori, a tenore delle leggi e dei regolamenti.

Art. 34.

Propongono al Ministro le nomine delle Commissioni esaminatrici, le promozioni e le nomine degli insegnanti, le onoranze da conferirsi ai medesimi, le censure e punizioni alle quali possa dar cagione la loro condotta.

Art. 35.

Per delegazione espressa del Ministro introducono dinnanzi al Consiglio superiore le accuse contro i direttori ed i professori delle scuole secondarie e magistrali, quando siano di tale gravità da portare la deposizione o sospensione oltre i due mesi.

Art. 36.

Ciascuno di essi provvede personalmente, o per mezzo degli ufficiali che gli sono subordinati, alla visita di tutte le scuole e di tutti gl’instituti pubblici e privati, dei quali è preposto.
Solo il Ministro può delegare queste visite anche a persone estranee al dipartimento della pubblica istruzione.
L’ispezione però dei collegi e convitti nazionali è specialmente affidata all’ispettore generale delle scuole secondarie, e l’ispezione delle scuole magistrali all’ispettore generale delle scuole magistrali ed elementari.

Art. 37.

Gli ispettori generali, fondandosi sopra i rapporti degli ufficiali subalterni della pubblica istruzione, compilano annualmente e mandano al Ministro una relazione dello stato di ciascuna parte d’insegnamento posta sotto la loro vigilanza, colle avvertenze opportune.
A cura degli stessi ispettori generali sono raccolti i materiali per formare e pubblicare ogni anno uno specchio delle parti dell’istruzione, alle quali ciascun di loro è preposto.
Tale specchio deve essere pubblicato entrò, primo semestre susseguente all’anno cui esso si riferisce.

§ 5.

Delle Deputazioni Provinciali per le scuole.

Art. 38.

La deputazione provinciale per le scuole è composta:
Dell’intendente che ne è presidente;
Del regio provveditore che ne è vice‑presidente;
Di tre delegati del Consiglio provinciale amministrativo scelti da questo fra i suoi componenti od anche fuori del suo Corpo fra le persone chiare per coltura letteraria o scientifica;
Di un delegato del Consiglio comunale della Città capoluogo;
Dell’ispettore provinciale delle scuole elementari;
Del direttore degli studi secondari o di chi ne fa le veci nel collegio principale stabilito nel capoluogo;
Del direttore spirituale o del professore di religione;
Di un professore della scuola magistrale o d’un maestro delle scuole elementari, eletti ogni anno dal Ministro.
L’ufficio dei membri della deputazione provinciale per le scuole è gratuito.

Art. 39.

I tre delegati del Cosiglio provinciale ed il delegato del Consiglio comunale sono annualmente eletti a pluralità assoluta di suffragi dal rispettivo Consiglio.

Art. 40.


Il segretario dell’uffizio d’Intendenza sarà segretario della deputazione provinciale.

Art. 41.

La deputazione per le scuole si raduna una volta al mese ed in giorno determinato per cura del suo presidente o del vice-presidente.
Essa è pur convocata ogni volta che il presidente o chi ne fa le veci lo stimi necessario.

Art. 42.

La deputazione provinciale attende all’esatta osser­vanza delle leggi e dei regolamenti nelle scuole secondarie, magistrali ed elementari della provincia.

Art. 43.

Ordina visite straordinarie negli instituti d’educazione della provincia, a ciò delegando uno o più dei suoi membri, qualora abbia prove o indizi d’irregolarità o di disordine.
Avverate le cose delibera i provvedimenti opportuni e li propone al Ministro, quando eccedano le facoltà della deputazione medesima.
Nel caso d’urgenza può subito provvedere chiudendo temporaneamente gl’instituti e le scuole ove fossero accaduti gravi disordini, col darne poi conto al Ministro; salvo sempre il disposto dell’art. 8 rispetto alle scuole ed agli instituti privati.

Art. 44.

Sulla proposta dei Consigli comunitativi essa approva i maestri e le maestre delle scuole elementari dipendenti da questi Consigli; propone ai medesimi gli aumenti di stipendio, l’apertura di nuove scuole, la provvista degli arredi necessari, e tutto che può migliorare la condizione delle scuole e degl’insegnanti.
Propone eziandio le spese per l’istruzione, giusta le vigenti leggi, all’autorità amministrativa competente, affinché essa provvegga, ove faccia mestieri, allo stanziamento di quelle spese nel bilancio del comune.

Art. 45.

Decide le controversie tra le amministrazioni comunative e gl’insegnanti, in quanto all’adempimento delle obbligazioni scolastiche.

Art. 46.

Delibera sull’ammissione ai corsi degli studi ed agli esami delle scuole secondarie, magistrali ed elementari, quando i regolamenti offrono nell’applicazione argomento di dubbietà.

Art. 47.

Pei casi contemplati nei due precedenti articoli, è sempre riservato il ricorso al Ministro.

Art. 48.

Prende le necessarie informazioni per verificare le colpe ed mancamenti imputati ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari, che possono dare motivo a deposizione od a sospensione; e dopo udite le loro difese, ne ragguaglia, col suo avviso, il Ministro per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 49.

Provvede alle domande di congedo degl’insegnanti, nei limiti stabiliti dai regolamenti; propone al Ministro le promozioni, i sussidi, le gratificazioni e le onorificenze di cui gli insegnanti siano meritevoli.

Art. 50.

Sottopone al Ministro, contro gli ispettori provinciali, ed i professori delle scuole secondarie e magistrali, le accuse che importano censura, sospensione o deposizione.

Art. 51.

Esamina i materiali statistici riguardanti l’istruzione pubblica e privata della provincia, e li trasmette annualmente al Ministro colle sue avvertenze.

§ 6.

Del Regio Provveditore agli studi.

Art 52.

Il regio provveditore gli studi nel capoluogo di provincia è eletto dal Re.

Art. 53.

Egli invigila sopra tutti gli uffiziali della provincia posti alla istruzione ed alla direzione di instituti educativi, acciocchè adempiano i loro obblighi ed osservino le leggi ed i regolamenti.

Art. 54.

Fa eseguire gli ordini relativi alla Pubblica istruzione e le deliberazioni della deputazione provinciale.

Art. 55.

Carteggia direttamente col Ministro, veglia sopra tutte le scuole pubbliche e private della provincia, ri­chiamandovi all’uopo l’osservanza delle vigenti discipline, e promuove dalla deputazione provinciale e dal Ministro gli opportuni Provvedimenti..

Art. 56.

Almeno una volta l’anno visita egli stesso tutte le scuole secondarie della provincia, ed eseguisce o fa eseguire da qualcuno della deputazione provinciale una tale visita in tutti gli altri instituti d’istruzione e di educazione.

Art. 57.

Deve essere sua cura che l’ispettore provinciale delle scuole elementari adempie il suo dovere, e dà a lui ed ai provveditori mandamentali gli ordini e istruzioni necessarie.

Art. 58­.

Concede l’approvazione di esercizio locale ai maestri ed alle maestre di scuole pubbliche elementari, dopo fatta l’elezione regolarmente.

Art. 59.

Invigila per l’adempimento dei lasciti pii a favore dell’istruzione, e nel caso di qualsivoglia trasgressione ne fa rapporto al Ministro.

Art. 60.

Nei casi d’urgenza è abilitato a tutti i provvedimenti che stimerà necessari, ma non saranno reputati definitivi finché non abbiano ottenuto l’approvazione dei superiori.

§ 7.

Dei Provveditori mandamentali agli studi.

Art. 61.

I provveditori mandamentali sono eletti dal Ministro sulla proposta del regio provveditore della rispettiva provincia.
L’ufficio loro è gratuito.
Hanno tuttavia diritto ad una indennità per ispese d’ufficio e di­ viaggi, la quale non potrà mai eccedere le lire 100.

Art. 62.

I Provveditori mandamentali vegliano l’osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle scuole e convitti del proprio distretto: hanno obbligo di visitarli una volta all’anno ed ogni volta che ne ricevano incarico dal regio provveditore al quale debbono farne relazione.
Tengono carteggio col regio provveditore dal quale dipendono ed eseguiscono tutte le incumbenze che da esso vengono loro commesse nell’interesse del servizio pubblico cui sono preposti.
Aiutano l’ispettore provinciale nella compilazione dello specchio delle scuole e degli istituti.

§ 8.

Degli Ispettori provinciali delle scuole elementari.

Art. 63.

In ciascuna provincia è un ispettore per le scuole elementari.
Il Ministro può eleggere un solo ispettore per due o tre provincie limitrofe, quando lo richieggano i rispettivi Consigli provinciali.

Art. 64.

Niuno può essere eletto ispettore provinciale per le scuole elementari, se almeno non ha cinque anni d’insegnamento.

Art. 65.

La vigilanza degl’ispettori provinciali abbraccia tutti gl’istituti pubblici e privati, aventi per fine l’istruzione e l’educazione elementare.
La loro visita annuale non deve durar meno di sette mesi per ciascun anno.

Art. 66.

Oltre alle visite ordinarie annuali, debbono fare altresì tutte quelle straordinarie che loro ordinasse il Ministro, il regio provveditore, o la deputazione provinciale.

Art. 67.

Distendono una relazione delle visite ordinarie annuali, la quale, per mezzo del regio provveditore, è comunicata alla deputazione provinciale perché vi apponga le sue note, e quindi trasmessa al Ministro.
D’ogni visita straordinaria formano un rapporto speciale diretto a chi l’ha prescritta.

Art. 68.

Ogni anno compongono una specchio particolareggiato delle condizioni in cui si trovano le scuole elementari maschili e femminili, e gli asili d’infanzia del proprio distretto, il quale, mediante il regio provveditore, è partecipato alla deputazione provinciale.

Art. 69.

Un regolamento stabilirà il modo di fare le visite delle scuole sì private che pubbliche, e di compilare uniformemente la statistica delle medesime.

Art. 70.

Gl’ispettori possono con speciale permissione del Ministro attendere ad altre cure relative all’istruzione. Ogni altro impiego e l’esercizio di qualunque professione sono incompatibili.


CAPO III.

Disposizioni generali.

Art. 71.

Gli stipendi dei membri ordinari del Consiglio Superiore, del consultore, dei due ispettori generali, dei due ispettori delle scuole secondarie, e gli onorari dei regii provveditori agli studi sono a carico dello Stato.
Tali stipendi ed onorari sono regolati dalla tabella annessa alla presente legge.

Art. 72.

Parimente sono a carico dello Stato:
1.° Le spese d’ufficio pei regi provveditori e per la retribuzione dei loro segretari, i quali saranno impiegati straordinari da eleggersi dai provveditori stessi coll’assentimento del Ministro;
2.° Le spese dei viaggi che si faranno d’ufficio, od in virtù di speciale incarico, per le visite delle scuole e dei collegi, secondo le norme da darsi con particolare regolamento.

Art. 73.

Lo stipendio e le spese di viaggio degl’ispettori provinciali sono a carico della provincia.
Le spese d’ufficio per i provveditori mandamentali sono a carico dei comuni componenti i rispettivi mandamenti.


CAPO IV.

Disposizioni transitorie.

Art. 74.

Sono aboliti il Consiglio superiore di pubblica istruzione, i Consigli universitari, le Commissioni permanenti per le scuole secondarie, il Consiglio generale per le scuole tecniche ed elementari, i Consigli provinciali per le scuole elementari, e le cariche di rettore e di consultore nelle Università, d’ispettore generale della Sardegna per le scuole elementari, e degli ispettori per le scuole secondarie, creati dalla legge 4 ottobre 1848.

Art. 75.

Tuttavia il Consiglio superiore ed i Consigli provinciali d’istruzione restano in ufficio finchè non siano rinnovati in conformità della legge presente.
Ad essi sono temporaneamente e rispettivamente devolute le facoltà e le cure conferite da questa legge al nuovo Consiglio superiore ed alle deputazioni provinciali.

Art. 76.

Fino alla promulgazione di una legge sopra l’insegnamento superiore, le incumbenze delle podestà universitarie abolite coll’art. 74, e che da questa legge non sono demandate ad altre podestà, saranno esercitate in ciascuna Università secondo le norme da stabilirsi in apposito regolamento; per la parte amministrativa e disciplinare, da un rettore scelto dal Re, e per la parte accademica, dai Consigli delle Facoltà.
Sarà pure ogni anno eletto dal Re un vice‑rettore fra i professori effettivi delle Facoltà.
Egli coadiuverà, il rettore nell’adempimento delle sue funzioni, ed in caso d’impedimento ne farà le veci.

Art. 77.

Il consultore legale continuerà a prestare la sua opera diretta in aiuto e consiglio del rettore dell’Università di Torino.

Art. 78.

I professori effettivi interverranno con voce deliberativa nel Consiglio della propria Facoltà quando sia convocato per formare programmi, dar pareri, far proposte intorno alla distribuzione dell’insegnamento, all’ordine degli studi e degli esami. Per questi ultimi oggetti il Consiglio potrà convocare la Facoltà intera se lo creda opportuno.
I presidi di questi Consigli. eseguiranno subordinatamente al rettore l’ispezione disciplinare delle rispettive Facoltà.

Art. 79.

Sino alla promulgazione di una nuova legge sull’insegnamento secondario, i presidi ed i direttori degli studi, i Consigli ordinari, ed i Consigli collegiali continuano ad esercitare quelle funzioni che dalla presente legge non sono conferite ad altre podestà.
Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
Dat. a Torino addì 22 giugno 1857.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).
V.° Il Guardasilli
de foresta.

G. LANZA.